Credem propone a famiglie e imprese una moratoria dei mutui.
A seguito del maltempo che ha colpito diverse regioni italiane* nel 2020, il Gruppo Credem vuole dimostrare profonda vicinanza alle popolazioni colpite.
Per questo motivo le famiglie e le imprese aventi residenza o sede legale/operativa nei comuni colpiti, titolari di mutui ipotecari relativi ad edifici sgomberati e/o danneggiati anche parzialmente, che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi.
* (Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Provincia autonoma di Bolzano, Lazio e Abruzzo)
A seguito del maltempo verificatosi ad ottobre 2020 in Liguria e Piemonte, Credem tra i principali e più solidi gruppi bancari nazionali, vuole dimostrare profonda vicinanza ai territori duramente colpiti.
Per questo motivo le famiglie e le imprese residenti/aventi sede operativa nelle province identificate dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 710 del 9/11/2020 e successive modifiche ed integrazioni (*), titolari di mutui ipotecari o chirografari, relativi ad edifici distrutti e/o resi inagibili anche parzialmente, o relativi alla gestione dell’attività commerciale ed economica (anche agricola), che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi.
(*) Regione Piemonte: province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Città metropolitana di Torino e comuni di Balzola, Bozzole, Casale Monferrato, Frassineto Po, Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria. Regione Liguria: Provincia di Imperia, comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia.
A seguito del maltempo che ha colpito diverse regioni italiane* a Dicembre 2020, il Gruppo Credem vuole dimostrare profonda vicinanza alle popolazioni colpite.
Per questo motivo le famiglie e le imprese aventi residenza o sede legale/operativa nei comuni colpiti, titolari di mutui ipotecari relativi ad edifici sgomberati e/o danneggiati anche parzialmente, che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi.
* (Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Provincia autonoma di Bolzano, Lazio e Abruzzo)
A seguito del maltempo verificatosi tra il 1 e 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari nazionali, vuole dimostrare profonda vicinanza ai territori duramente colpiti.
Per questo motivo le famiglie e le imprese residenti/aventi sede operativa nelle province identificate dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 732 del 31/12/2020, titolari di mutui ipotecari o chirografari, relativi ad edifici sgomberati o resi inagibili, o relativi alla gestione dell’attività commerciale ed economica (anche agricola), che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi.
La domanda di sospensione, fermo restando la regolarità del piano dei pagamenti, dovrà essere presentata alla filiale di riferimento anche tramite strumenti di comunicazione a distanza (es. mail) corredata da un autocertificazione che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede.
Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- in caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
- in caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.
Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi
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