- lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna.
Per questo motivo, le famiglie e le imprese titolari di mutui relativi ad edifici sgomberati o danneggiati possono liberamente richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino alla scadenza dello stato di emergenza.
Le richieste, corredate da apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere presentate presso le filiali del territorio.
Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- In caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
- In caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva allaripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.
Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi
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