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L'ABC DELLA NORMATIVA SEPA.

Sepa è un progetto avviato più di 10 anni fa, significa Single Euro Payments Area ovvero Area unica dei pagamenti in euro.  La Sepa ha l’obiettivo di unificare i sistemi di pagamento tra paesi diversi e permette a tutti gli utenti di effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all’interno del confine nazionale che fuori, alle stesse condizioni, diritti e obblighi, a prescindere dalla loro residenza.

Sono 36 i paesi aderenti Sepa, tutti gli stati dell’Unione Europea e altri cinque al di fuori. 

Dal 01/02/2014 è diventato definitivamente operativo il progetto.

Ecco quali prodotti cambiano per i clienti privati:

  • Bonifici;
  • Utenze e Rid;
  • Trasferibilità RID.

 

1. BONIFICI

Il servizio di bonifico è diventato Bonifico Europeo o SCT (Sepa Credit Transfer).
Il passaggio non ha comportato cambiamenti sostanziali, ma solamente variazioni di forma:

  • Il CRO è diventato il Transaction ID, nuovo riferimento operazione (sulle contabili è chiamato RIF.);
  • La lunghezza della causale è stata limitata a 140 caratteri;
  • Non è più possibile fissare valuta antergata all’operazione;
  • Non è possibile fissare una valuta per il beneficiario, ma solamente la data di esecuzione dell’operazione per l’ordinante.

Le condizioni economiche per i bonifici sono rimaste invariate e al cliente-debitore non sono stati richiesti ulteriori dati rispetto a quelli “classici”.

 

2. UTENZE E SDD

L’addebito RID è diventato SDD, Sepa Direct Debit.

SDD non è altro che una disposizione di pagamento in Euro attivata dal creditore (Azienda creditrice) a fronte di un mandato sottoscritto dal debitore e può essere utilizzato sia per pagamenti ricorrenti, ad esempio quelle meglio conosciute come “utenze”, sia per pagamenti una-tantum.

Ricordiamo che, l’addebito SDD è pre-autorizzato e che la banca, salvo diversa indicazione del debitore, procederà con l’addebito in automatico.

Lo storno dell’operazione può essere effettuato con i seguenti tempi:

  • 8 settimane dalla data di addebito, nel caso di operazione autorizzata, con mandato valido;
  • 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di transazione non autorizzata, con mandato non più valido o inesistente.

Cosa succede per:

  • Nuove domiciliazioni SDD richieste tramite Internet Banking o sportello:
    Per domiciliare in conto corrente un nuovo pagamento sarà necessario presentare un documento aggiuntivo: il mandato. Tale documento servirà sia che la richiesta di domiciliazione venga effettuata tramite Internet Banking che tramite filiale. Il mandato, sottoscritto con l’azienda creditrice, indica dati indispensabili al caricamento del nuovo SDD.
  • Nuove domiciliazioni SDD richieste tramite l’azienda creditrice:
    Le nuove richieste di domiciliazione possono essere attivate anche direttamente dall’azienda creditrice, autorizzate dal cliente tramite la sottoscrizione del mandato. 

In sintesi:

  • Il cliente firma il mandato fornito dall’azienda creditrice;
  • Il cliente presenta il mandato sottoscritto alla propria filiale di riferimento o tramite Internet Banking;
  • L’azienda creditrice avvia la richiesta di addebito;
  • La banca effettua l’addebito automatico sul conto corrente del cliente.

Precisiamo che, per i casi sopra descritti, le condizioni economiche rimarranno invariate rispetto a quanto oggi previsto.

 

3. TRASFERIBILITÀ SDD

Il cliente che vorrà trasferire gli SDD da una banca all’altra, potrà farlo solamente presentandosi allo sportello con tutti i mandati degli SDD domiciliati sull’altro istituto e richiedere alla nuova banca le modalità per il caricamento e controllo della nuova domiciliazione.