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Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, del Regolamento UE 2016/1011 dell’8 giugno 2016 (c.d. BMR – Benchmarks Regulation e di seguito il “Regolamento”) si è ufficialmente avviata la riforma in materia di indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Alcune definizioni:

Contratti finanziari

Per “contratti finanziari” si intendono:

sia i contratti di credito al consumo e di credito immobiliare ai consumatori, quali a titolo esemplificativo:

  • Mutui;
  • aperture di credito in conto corrente;
  • sconfinamenti a valere su conto corrente;

sia gli altri contratti di credito e i prodotti bancari con consumatori e non consumatori che prevedono l’utilizzo di un indice di riferimento, quali a titolo esemplificativo:

  • conti correnti; 
  • conti libretto; 
  • altri prodotti di raccolta (time deposit);
  • finanziamenti di portafoglio; 
  • finanziamenti in euro e/o in divisa; 
  • anticipi estero e finanziamenti all’importazione; 
  • sconto estero;
  • factoring;
  • leasing.

Strumenti finanziari

Per “strumenti finanziari” intendiamo gli strumenti ricompresi nell’allegato 1 sezione C della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari fra gli altri gli strumenti finanziari derivati.

Indice di riferimento

Per indice di riferimento (benchmark) si intende: “un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance”, quale ad es. il parametro euribor, utilizzato per il calcolo del tasso debitore applicato ai contratti di finanziamento o per la determinazione del valore della cedola corrisposta da un titolo obbligazionario a tasso variabile.

 

Il Regolamento stabilisce che:

  • gli intermediari che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice o qualora lo stesso cessi di essere fornito; 
  • ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici dei quali è stata sospesa la fornitura.

In base alle disposizioni normative sopra indicate, abbiamo adottato un Piano che specifica le azioni da intraprendere per il caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento, e che trovi linkato qui di seguito:

Procedure adottate dal Gruppo Credem in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento