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CREDEM OFFRE IL PROPRIO SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA IN CENTRO ITALIA

A seguito degli eventi sismici che dal 24 agosto 2016 hanno colpito il Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), il Gruppo Credem ha prorogato(*) il termine della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2024, per tutti i soggetti che hanno residenza o sede legale e/o operativa nei territori delle regioni colpite.

La sospensione del pagamento delle rate è relativa a mutui e finanziamenti per:

  • edifici destinati ad abitazione prima casa, distrutti o inagibili 
  • attività di natura commerciale ed economica.

Gli intestatari dei mutui o dei finanziamenti potranno optare per la sospensione dell’intera rata o quella per la sola quota capitale. Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

  • In caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
  • In caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.  

Le richieste di proroga, corredate da apposita autocertificazione (solo in caso di edifici destinati ad abitazione prima casa, distrutti o inagibili) , potranno essere presentate presso le filiali ed i centri imprese del territorio anche tramite strumenti di comunicazione a distanza.

Ti invitiamo a fissare un appuntamento in filiale per maggiori informazioni.  

(*) In ottemperanza a quanto previsto dal: 

  • Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (cd. decreto “Milleproroghe”), come convertito dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, e successivamente. all’entrata in vigore della Legge n. 89 del 24 luglio 2018, che ha convertito in legge il Decreto Legge 29 maggio 2018, n. 55.  
  • Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Serie generale, Legge n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
  • Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. Decreto Sostegni ter).
  • Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43/L del 29 dicembre 2022, Legge n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".
  • Suppl. Ordinario n. 40, la Legge n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

 

Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi

Accedi al documento esemplificativo "Eventi Calamitosi".

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