A seguito del maltempo che ha colpito il centro nord Italia* negli ultimi giorni, il Gruppo Credem vuole dimostrare profonda vicinanza alle popolazioni colpite.
Per questo motivo le famiglie e le imprese aventi residenza o sede legale/operativa nei comuni colpiti, titolari di mutui ipotecari relativi ad edifici sgomberati e/o danneggiati anche parzialmente, che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi.
La domanda di sospensione, fermo restando la regolarità del piano dei pagamenti, dovrà essere presentata alla filiale di riferimento corredata da un autocertificazione che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede.
Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- In caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
- In caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento
* (in particolare Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Veneto)
Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi
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