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CREDEM PROPONE ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE UNA MORATORIA DEI MUTUI 

A seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 che hanno colpito il territorio dei comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli, Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari nazionali, vuole dimostrare profonda vicinanza ai territori duramente colpiti.

Per questo motivo le famiglie e le imprese residenti/aventi sede operativa nei comuni identificati dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 1.119 del 12/12/2024, titolari di mutui ipotecari o chirografari, relativi ad edifici sgomberati  o resi inagibili, o relativi alla gestione dell’attività commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (25 novembre 2025).

Le richieste, corredate da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere presentate alla filiale di riferimento.

Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

  • In caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie; 
  • In caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.  

Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi

Accedi al documento esemplificativo "Eventi Calamitosi".

 

Contatta il tuo gestore o la filiale di riferimento per maggiori informazioni.

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