A seguito degli eventi meteorologici nei giorni:
- dal 3 e 4 ottobre 2021 che hanno colpito il territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria;
- dal 3 e 5 ottobre 2021 che hanno colpito il territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova;
Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari nazionali, vuole dimostrare profonda vicinanza ai territori duramente colpiti.
Per questo motivo le famiglie e le imprese residenti/aventi sede operativa nei comuni identificati dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 846 del 17 gennaio 2022 o dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 848 del 21 gennaio 2022, titolari di mutui ipotecari o chirografari, relativi ad edifici sgomberati o resi inagibili, o relativi alla gestione dell’attività commerciale ed economica (anche agricola), che si trovino in difficoltà a causa dei danni subiti agli immobili stessi, possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi.
Le richieste, corredate da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere presentate alla filiale di riferimento.
Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- In caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
- In caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.
Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi
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