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Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 la quale proroga di ulteriori 12 mesi:

  • lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;
  • lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro;
  • lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio.

Per questo motivo, le famiglie e le imprese titolari di mutui relativi ad edifici sgomberati o danneggiati possono liberamente richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino alla scadenza dello stato di emergenza.
Le richieste, corredate da apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere presentate presso le filiali del territorio. Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

  • In caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
  • In caso di richiesta di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.

Gli effetti della sospensione sul conteggio degli interessi

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